sicurezza sul lavoro

Corsi obbligatori sicurezza accordo stato regioni

L’Accordo del 21 dicembre 2011 e la fonte normativa di riferimento

Sulla base dell’art. 37 del d. lgs. 81/2008 ai commi I e III, è previsto che spetta al datore di lavoro assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, e altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in merito ai rischi specifici del settore in cui lavora, e che, come sancito al II comma, le modalità di formazione vengono definite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è stato introdotto l’Accordo Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, che definisce la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti.

Sebbene, quindi, la formazione del lavoratore è un onere in capo al datore di lavoro, la tipologia di formazione è disciplinata dallo Stato.

Cosa prevede l’Accordo del 21 dicembre 2011 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione di cui all’art. 37 d. lgs. 81/2008
In base a quanto definito dal suddetto Accordo, è previsto che il soggetto organizzatore del corso possa essere anche lo stesso datore di lavoro, che ci sia un soggetto responsabile del progetto e che la classe del corso non superi le 35 unità.

Alle lezioni del corso dev’essere sempre presente, inoltre, un foglio presenze ed i partecipanti devono essere presenti al 90% delle ore di corso.

I lavoratori stranieri, per poter partecipare al corso di formazione, devono prima superare un test di verifica che attesti la capacità di comprensione e conoscenza della lingua italiana, così come previsto dal comma IV, art. 36 del suddetto d.lgs.

Corsi formativi differenti per diverse tipologie di lavoratori.

sicurezza sul lavoro

Il percorso formativo è composto da 2 fasi, una fase che prevede una formazione generale, ed una fase di formazione specifica.

La prima fase, consiste in un corso di formazione di 4 ore, comune a tutti i lavoratori di ogni settore.
Questo corso è dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37, comma I del suddetto d.lgs.

Il secondo corso, invece, varia per argomento e quantità di ore a seconda della tipologia di lavoro, ed a seconda dei rischi a cui il lavoratore è esposto.

Quindi i lavoratori che operano in settori quali i servizi, il commercio, l’artigianato ed il turismo, avendo un’esposizione a fattori di rischio definita bassa, affrontano un corso specifico di 4 ore.

Chi lavora nel settore dell’agricoltura, della pesca, della P.A., dell’istruzione, dei trasporti, e del magazzinaggio, essendo esposto a fattori di rischio definiti medi, è tenuto a frequentare un corso specifico di 6 ore.

Mentre chi opera nel settore delle costruzioni, dell’industria dell’alimentare, del tessile, del manifatturiero, dei rifiuti e della sanità, essendo esposto ad alti fattori di rischio, frequenta un corso di 12 ore.

L’aggiornamento è quinquennale ed è costituito da un corso di 6 ore.

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